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Home » Partita iva, fatturazione elettronica, regime forfettario: facciamo chiarezza!

Gennaio 16, 2019 da admin

Partita iva, fatturazione elettronica, regime forfettario: facciamo chiarezza!

La Legge Finanziaria 2018 ha previsto, tra l’altro, l’obbligo di emettere fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2019.
Il Consiglio dell’UE, ha autorizzato l’Italia ad applicare la misura speciale di deroga fino al 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe).

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Le disposizioni sono state completate con:

l’Atto dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 del 4 aprile 2018;
l’Atto dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30 aprile 2018;
la circolare n. 8 / E del 30 aprile 2018 emessa dall’Agenzia delle Entrate.


Definizione di fattura elettronica

L’obbligo di emettere fatture elettroniche (a partire dalle date summenzionate) riguarda tutte le forniture di beni e servizi, compresi gli adeguamenti, effettuati tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini del calcolo dell’IVA su tutto il territorio nazionale.
Le disposizioni riguardano i casi in cui il venditore / fornitore ha l’obbligo di emettere una fattura, anche quando non vi è una specifica richiesta da parte del cliente.
Si precisa che, sebbene il venditore / fornitore abbia l’obbligo di emettere la fattura elettronica, i clienti ​​possono rinunciare alla ricezione di una fattura (in formato elettronico o cartaceo). Inoltre, i soggetti passivi, nonché quelli che applicano il regime forfettario per le entità di piccole dimensioni, sono esenti dal suddetto sistema.
L’atto n. 89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate, contenente le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, prevede, in primo luogo, che una fattura elettronica:

– è un documento informatico strutturato presentato elettronicamente, anche tramite intermediari, al Sistema di Scambio che lo invia al destinatario;
– è un file XML che non contiene comandi né codici eseguibili;
– contiene tutti i dati necessari per le fatture, nonché eventuali ulteriori informazioni previste da disposizioni specifiche.


Al fine di preparare le fatture elettroniche più facilmente e rapidamente, l’Agenzia delle Entrate fornirà un servizio web e un’app dedicata per consentire all’emittente di ottenere automaticamente i dati di identificazione dell’acquirente e l’indirizzo e-mail tramite un codice QR. I soggetti che hanno un numero di partita IVA possono beneficiare di questa possibilità accedendo all’area dedicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate stessa offre la possibilità di archiviare le fatture emesse attraverso un adeguato sistema.


Le fatture elettroniche possono essere inviate tramite posta elettronica certificata o attraverso i servizi web e mobili dell’Agenzia delle Entrate.
Per i fornitori che si sono registrati al sistema di scambio, ottenendo un codice destinatario, le fatture possono essere inviate tramite il servizio web di cooperazione pratica, nonché con il sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su FTP. Le fatture, che possono essere inviate come file singoli o a blocchi, vengono tutte controllate dal sistema di scambio.
In caso di esito positivo, tale sistema invia la fattura al destinatario e una ricevuta di consegna all’emittente. In caso di esito negativo, una ricevuta di rifiuto viene inviata all’emittente entro 5 giorni dall’emissione della fattura; in questo caso, le fatture rifiutate, comprese quelle inviate in gruppo, sono considerate come non emesse.
Un servizio per la registrazione dell’indirizzo e-mail è reso disponibile anche per la consegna.

Qualora non fosse possibile procedere con la consegna delle fatture, per motivi non imputabili al sistema di scambio (ad esempio: Casella e-mail certificata piena o non attiva o canale elettronico non attivo), queste vengono inviate all’acquirente / cliente dal sistema di scambio nella pertinente area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, che notifica tali informazioni all’emittente. In questo caso, il venditore / fornitore deve notificare debitamente al cliente che la fattura originale è disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni di compravendita in cui la controparte è un soggetto non stabilito in Italia, la parte stabilita in Italia deve darne comunicazione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è emessa o ricevuta la fattura:

– dati identificativi del venditore / fornitore o dell’acquirente / cliente;
– data della fattura rilevante per la transazione;
– data di registrazione delle fatture ricevute, comprese le note di modifica;
numero di fattura;
– base imponibile;
– aliquota IVA applicata e importo dell’imposta (qualora la transazione non implichi la registrazione dell’importo fiscale sulla fattura, il tipo di transazione deve essere indicato).


La notifica non è obbligatoria per le transazioni per le quali è stata emessa una fattura doganale e per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.

In alternativa potreste usare Fatture in Cloud.


Fatturazione elettronica per i carburanti

Come sopra indicato, l’emissione obbligatoria di fatture elettroniche per questo tipo di vendite è anticipata al 1° luglio 2018 e le nuove regole si applicano alla vendita di benzina e gasolio da utilizzare come carburante per il trasporto, ad eccezione, ad esempio, delle vendite di carburanti da utilizzare nei motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, ecc.

Tra i dati da indicare obbligatoriamente sulla fattura elettronica non c’è la targa del veicolo, che potrebbe essere specificata facoltativamente, insieme al modello del veicolo e altri dati facoltativi, al fine di consentire che la spesa sia riferita a un determinato veicolo e quindi essere detratta. Inoltre, nel caso in cui il documento indichi altre spese (riparazioni, ecc.) dalla stessa stazione di rifornimento, deve essere emessa un’altra fattura elettronica.

L’obbligo di emettere una fattura elettronica rimane anche in caso di fatturazione differita, in relazione alla quale sono stati emessi documenti di trasporto o di consegna e dai quali è possibile identificare le parti dell’operazione.
La nuova procedura di fatturazione non ha alcun impatto sulle altre regole già in vigore, come quelle relative alla possibilità di registrare cumulativamente le fatture con un importo fino a 300 €.

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